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Per Aspera Ad Veritatem n.4
MINISTRO DELL'INTERNO - Decreto 10 maggio 1994, n.415

Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.





IL MINISTRO DELL'INTERNO


Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 7 luglio 1993;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. M/2107/A in data 9 maggio 1994,

Adotta
il seguente regolamento

Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua, in conformità all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque rientrati nella disponibilità del Ministero dell'interno e degli organi periferici dipendenti sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.352.

Art. 2
Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) documentazione relativa agli accordi intergovernativi stipulati per la realizzazione di programmi militari di sviluppo, approvvigionamento e/o supporto comune o di programmi per la collaborazione internazionale di polizia;
b) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti archivistici concernenti la politica estera o interna, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;
c) relazioni, rapporti ed ogni altra documentazione relativa a problemi concernenti le zone di confine ed i gruppi linguistici minoritari, la cui conoscenza possa pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali;
d) documentazione relativa ai precedenti di concessione, acquisto e riacquisto della cittadinanza la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.

Art. 3
Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizioni di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;
b) relazioni di servizio, informazioni e altri atti o documenti attinenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;
c) atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate o anonime, nonché da esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;
d) atti e documenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego e alla mobilità del personale delle Forze di polizia, nonché i documenti sulla condotta dell'impiegato rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza;
e) documenti attinenti alla dislocazione sul territorio dei presidi delle Forza di polizia, esclusi quelli aperti al pubblico;
f) atti e documenti concernenti la sicurezza delle infrastrutture la protezione e custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati;
g) atti di pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione, dismissione di infrastrutture ed aree nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la sicurezza pubblica nonché la prevenzione e la repressione della criminalità;
h) atti e documenti in materia di ricerca, sviluppo, pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, delle armi, di materiali e delle scorte;
i) relazioni tecniche sulle prove d'impiego dei materiali di sperimentazione;
l) documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di impianti industriali a rischio limitatamente alle parti la cui conoscenza può agevolare la commissione di atti di sabotaggio;
m) atti, documenti e note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dei provvedimenti di scioglimento degli organi ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 1 decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221.
2. Il divieto di accesso ai documenti elencati alla lettera m) del comma 1 opera nei limiti in cui esso è necessario per assicurare l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché alle attività di polizia giudiziaria e alla conduzione delle indagini.

Art. 4
Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) atti concernenti la concessione del nullaosta di segretezza;
b) rapporti informativi sul personale dipendente del Ministero dell'interno nonché notizie sugli aspiranti all'accesso nei ruoli della Polizia di Stato;
c) notizie, documenti e cose comunque attinenti alle selezioni psico-attitudinali;
d) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
e) documenti e atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;
f) documentazione attinente ai lavori delle commissioni di avanzamento e alle procedure di passaggio alle qualifiche superiori, fino alla data di adozione dei relativi decreti di promozione, e documentazione delle commissioni giudicatrici di concorso, fino alla adozione, da parte dell'Amministrazione, del provvedimento conclusivo del relativo procedimento;
g) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dell'impiegato;
h) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari;
i) documentazione attinente a richieste ispettive sommarie e formali;
l) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;
m) informazioni relative alla concessione di autorizzazione all'accesso ad infrastrutture di polizia o di interesse per la difesa nazionale;
n) documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, alla attività professionale, commerciale e industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;
o) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti archivistici concernenti situazioni puramente private di persone o processi penali, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;
p) rapporti alla Procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali;
q) atti di proponimento di azioni di responsabilità di fronte alla Procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti nonché alle competenti autorità giudiziarie;
r) verbali di cui all'art. 1 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato, compresa la relativa documentazione istruttoria;
s) atti della commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della repubblica 15 maggio 1990, n. 136, relativi a:
1) istanze volte al riconoscimento dello status di rifugiato;
2) resoconti delle audizioni dei richiedenti lo status di rifugiato;
3) verbali delle sedute;
4) documentazioni integrative eventualmente presentate dai richiedenti in sede di commissione;
5) decisioni dalla commissione notificate ai richiedenti;
6) atti concernenti affari di pertinenza dei rifugiati, sia che essi risiedano in Italia o che siano emigrati in altri Paesi;
7) atti relativi ai ricorsi dei richiedenti lo status di rifugiato - ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 28 febbraio 1990, n. 39 - avverso le pronunce di denegazione prodotte dalla commissione centrale;
t) atti e documenti relativi ai provvedimenti di concessione o di denegazione dei contributi di prima assistenza di cui gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto interministeriale 24 luglio 1990, n. 237, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato;
u) atti - e inerente documentazione - dei ricorsi avverso il provvedimento di diniego del contributo di prima assistenza ex art. 5 del decreto interministeriale 24 luglio 1990, n. 237;
v) elaborati progettuali relativi alle sedi di servizio dei vigili del fuoco;
z) elaborati ed ogni altro atto tecnico concernente i prodotti soggetti ad omologazione e approvazioni ai fini della normativa antincendio.
2. Il divieto di accesso ai documenti elencati alle lettere p), q), r), s), t), e u), è limitato alle sole parti la cui conoscenza può pregiudicare il diritto delle persone alla riservatezza.

Art. 5
Periodo di segretazione
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 2 e 3 , del decreto del Presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso è consentito:
a) per i documenti di cui all'art. 2, lettera b), del presente regolamento dopo un periodo di segretazione di anni cinquanta;
b) per i documenti di cui all'art. 2, lettera c), del presente regolamento, dopo un periodo di segretazione di anni cinque. Resta fermo il divieto di accesso per i documenti o parte di essi contenenti notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica o all'attività di prevenzione e repressione dei reati;
c) per i documenti di cui all'art. 4, lettera o), del presente regolamento, dopo un periodo di segretazione di anni settanta.
2. Il Ministro può permettere, per motivi di studio, la consultazione dei documenti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 anche prima della scadenza dei termini ivi indicati, in conformità all'art. 21 comma 2, del decreto del Presidente della repubblica 30 settembre 1963 n. 1409.

Art. 6
Modifiche
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni dalla data di entrata in vigore del presente, l'Amministrazione dell'interno verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti, valutando altresì la possibilità di disciplinare ulteriori casi di differimento dell'accesso rispetto a quelli previsti dall'art. 5 del presente regolamento.
2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al comma 1 sono adottate nelle medesime modalità e forme del presente regolamento.

Art. 7
Pubblicità aggiuntiva
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana, è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale di legislazione del Ministero dell'interno. le stesse modalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 maggio 1994
Il Ministro: CIAMPI

Visto il Guardasigilli: BIONDI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 297



AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTA AL TITOLO:
La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca "Nuove norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi". Si trascrive il testo del relativo art. 24:
«Art. 24. - 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da essi formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge».

NOTE ALLE PREMESSE:
- Per il testo del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo.
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina l'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del consiglio dei Ministri) è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale»
- Il testo dell'art. 8 del D.P.R. del 27 giugno 1992, n. 352 (regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24 comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:
«Art. 8 (Disciplina dei casi di esclusione). - 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.
2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
4. Le categorie di cui all'art. 24 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendente dalla loro denominazione specifica.
Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle leggi di attuazione;
b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché l'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, imprese e associazioni con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici».
- Il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:
«Art. 27 - 1. è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da sedici membri dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materia giuridico-amministrativa e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
3. La commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle camere nel corso del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione che comunica alle camere e al Presidente del consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia dei diritti di accesso di cui all'art. 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui all'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla commissione di cui al presente articolo».

Note all'art. 1:
- Per il testo al comma 2 del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo.
- Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota al titolo.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera a), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota al titolo.
- Il testo dell'art. 21 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 (Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato) è il seguente:
«Art. 21 (Limiti alla consultabilità dei documenti). - I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento.
Il ministro per l'interno, previo parere del direttore dell'archivio di Stato e udita la giunta del Consiglio superiore degli archivi, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente.
I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal primo e dal secondo comma del presente articolo.
I depositati e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato documenti agli archivi di Stato, possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal primo comma, non opera nei riguardi dei depositati, dei donati, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratta di documenti concernenti oggetti ai quali siano interessati per il titolo d'acquisto".
- Il testo dell'art. 22 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, è il seguente:
«Art. 22 (Estensione delle norme contenute nell'archivio precedente). - Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili in quanto non siano in contrasto con gli ordinamenti particolari:
a) agli archivi correnti e di deposito degli organi legislativi, giudiziari e amministrativi dello Stato;
b) agli archivi degli enti pubblici».
- Il testo dell'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854 (Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultazione) è il seguente:
«Art. 1 - L'Amministrazione dell'interno provvede, in attuazione del comma secondo, lettera c), dell'art. 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, come modificato dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5:
a) ad esercitare la vigilanza, ai fini di assicurarne l'integrità e la riservatezza, sui documenti che costituiscono eccezione alla consultabilità ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
b) ad autorizzare, nei casi e con le procedure previste dalle disposizioni vigenti, la consultazione degli atti di cui alla precedente lettera a);
c) a svolgere i compiti di vigilanza previsti dal titolo IV del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sui documenti che rientrano nella categoria riservata prevista dall'art. 21 del decreto medesimo, che si trovano a qualsiasi titolo in possesso di enti pubblici e di privati».

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota al titolo.
- Il testo dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:
«Art. 40 (Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55».
- Il testo dell'art. 39, comma 1, della citata legge n. 142/1990, come modificato dall'art. 21 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è il seguente:
«Art. 39 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali). - 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio».
- Il testo dell'art. 1 del D.L. 31 maggio 1991, n. 1991 n. 164, convertito con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha introdotto l'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale.

Il testo dell'art. 15-bis della legge 1993, n. 120 e dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del D.L. 20 dicembre 1993, n. 529, convertito nella legge 11 febbraio 1994, n. 108, è il seguente:
«Art. 15-bis - 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'art. 15, comma 5, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidate ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
1-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale dell'Amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 4 e dei commi riportati a gestione ordinaria.
2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministero dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3-bis. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2.
4. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra i funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria e amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.
4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria di cui al comma 4 per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui all'art. 1, comma 1-bis.
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
6-bis. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 4, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministro dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti, è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. per il personale non dipendente da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso ai datori di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione di provvede per gli anni 1993 e seguenti con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'art. 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili od immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
6-ter. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, eseguita a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga all'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.
6-quater. Le disposizioni di cui al comma 6-ter si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1.
6-quinquies. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 4 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale o la rescissione del contratto già concluso.
6-sexies. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'art. 6, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la commissione straordinaria di cui al comma 4, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni d'interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle provincie d'Italia (UPI), delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché delle organizzazioni di volontariato e degli altri organismi locali particolarmente interessati alla questione delle tratte.
6-septies. Qualora negli enti, nei cui confronti sia stato disposto lo scioglimento degli organi ai sensi del comma 1, non risulti costituita la commissione di disciplina prevista dall'art. 51, comma 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la mancata elezione del rappresentante del personale, la predetta commissione di disciplina è composta, per tutta la durata dello scioglimento, dagli altri due membri ordinari e da un dipendente dell'ente, nominato dalla commissione straordinaria di cui al comma 4. Ai fini della sostituzione nei casi di assenza, di legittimo impedimento o di ricusazione previsti dal regolamento organico dell'ente, la commissione straordinaria procede altresì alla nomina del componente supplente, prescelto nell'ambito dei dipendenti che rivestono la stessa qualifica funzionale del componente effettivo, o, in mancanza, quella immediatamente inferiore. Le disposizioni del presente comma, ricorrendone i presupposti, si applicano anche ai fini della costituzione e del funzionamento di organi collegiali, comunque denominati, con competenza in materia disciplinare, eventualmente previsti dalla legge o dai contratti collettivi di comparto.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità sanitarie locali, ai consorzi di comuni e provincie, alle unioni di comuni, alle comunità montane, nonché alle aziende speciali dei comuni e delle provincie e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.
7-bis. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni».

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera d), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota al titolo.
- Per il testo degli articoli 21 e 22 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e dell'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854, si veda in nota all'art. 2.
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 15 maggio 1990, n. 136 (regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato) è il seguente: «2. La questura raccoglie i dati sull'identità del richiedente la qualifica di rifugiato e i documenti prodotti o comunque acquisiti anche d'ufficio, redige un verbale delle dichiarazioni dell'interessato e, sempre che non risultino i motivi ostativi di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge sopra richiamato, invia entro sette giorni tutta la documentazione istruttoria alla commissione di cui all'art. 2, rilasciando al richiedente un permesso di soggiorno temporaneo valido sino alla definizione della procedura».
- Il testo dell'art. 2 del D.P.R. 15 maggio 1990, n. 136, è il seguente:
«Art. 2 - 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta da un funzionario dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di legazione, da due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno appartenente al Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno alla Direzione generale dei servizi civili, con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata. Alla riunione della Commissione partecipa, con funzioni consultive, un rappresentante del Delegato in Italia dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.
2. Con i criteri di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio dei Ministri può costituire più sezioni anche per aree geografiche di provenienza dei richiedenti il riconoscimento.
3. Nell'ipotesi in cui siano costituite più sezioni, è istituito altresì un consiglio di presidenza composto dai presidenti delle singole sezioni e presieduto dal presidente della prima sezione.
4. Il consiglio di presidenza fissa le direttive e i criteri di massima per le attività delle sezioni.
5. Ciascuna amministrazione interessata designa un supplente per ogni componente spettantele nella Commissione e nelle sezioni».
- Il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, di conversione del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari, e di regolazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato) è il seguente: «2. Contro i provvedimenti di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dall'interessato».
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro 24 luglio 1990, n. 237 (regolamento per l'attuazione dell'art. 1 comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato) è il seguente:
«Art. 1 - Fino alla emanazione di una nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, ai richiedenti lo status di rifugiato privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia è concesso un contributo giornaliero di prima assistenza di lire venticinquemila, limitatamente al periodo in cui sussiste lo stato di indigenza. In ogni caso la durata del contributo non potrà essere superiore a quarantacinque giorni.
2. Il titolo al contributo cessa il giorno in cui viene comunicata al richiedente la deliberazione sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato emessa dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136.
3. Coloro che hanno conseguito lo status di rifugiato fruiscono, ai sensi dell'art. 23 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, dello stesso trattamento assistenziale riservato ai cittadini italiani».
- Il testo dell'art. 2 del decreto 24 luglio 1990, n. 237, è il seguente:
«Art. 2 - 1. Il contributo viene erogato in ratei quindicinali anticipati. Qualora il titolo al contributo venga meno per effetto del provvedimento di cui all'art. 1 comma 2, le somme già pagate non sono soggette a rimborso».
- Il testo dell'art. 3 del D.M. 24 luglio 1990, n. 237, è il seguente:
«Art. 3 - 1. La domanda, in carta libera, diretta al conseguimento del contributo di prima assistenza va presentata dal richiedente lo status di rifugiato ad un ufficio di polizia situato nel comune nel quale ha eletto il proprio domicilio.
2. L'ufficio di polizia trasmette tempestivamente la domanda, corredata di attestazione inerente l'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1, alla prefettura competente per territorio, che provvede sulla domanda medesima.
3. Ove il richiedente sia avviato presso uno dei centri di prima accoglienza di cui all'art. 11, comma 3, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, viene sospesa l'erogazione del contributo di cui al presente decreto.
4. Dell'esito della domanda la prefettura dà comunicazione all'interessato e trasmette gli estremi del provvedimento adottato al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili».
- Il testo dell'art. 4 del D.M. 24 luglio 1990, n. 237, è il seguente:
«Art. 4 - 1. Per la riscossione dei ratei di contributo il richiedente deve presentarsi alla tesoreria provinciale competente per territorio munito di valido documento di identificazione; qualora ne sia sprovvisto, potrà richiedere il rilascio della carta di identità al comune del luogo prescelto come domicilio, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del citato decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».


Note all'art. 5:
- Per il testo del comma 6 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si veda in nota al titolo.
- per il testo del comma 2 dell'art. 21 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, si veda in nota all'art. 2.



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